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H 102/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

H 102/99

H 102/99 Ws
IIa Camera composta dei giudici federali Meyer, Borella, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 3 febbraio 2000 nella causa
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. F.________, contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

Fatti

A.- P.________ è stato membro del consiglio di amministrazione della fallita M.________ SA, con firma collettiva a due, dal 29 settembre 1988 al 3 novembre 1994. Egli era pure azionista nella misura del 9%.

Con decisione 7 giugno 1996 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 85'460.- a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1994, ha iniziato la procedura di risarcimento danni nei confronti dell'interessato. L'importo stabilito era da solvere con vincolo di solidarietà con

R.________ e C.________, altri amministratori della

M.________ SA.

B.- Avendo P.________ formulato opposizione contro la decisione di risarcimento, la Cassa ha presentato nei suoi confronti una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. In modifica di quanto preteso in sede di procedura amministrativa, chiedeva la condanna dell'interessato al pagamento dell'importo di fr. 48'640.-,

ritenuto che quest'ultimo aveva dato le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione della M.________ SA il 26 agosto 1994 e che pertanto era responsabile del mancato pagamento dei contributi sociali solo fino al 31 luglio

1994. Il Tribunale cantonale ha per giudizio 8 febbraio 1999 accolto la petizione della Cassa e dichiarato essere

P.________ tenuto, solidalmente con R.________ e

C.________, a risarcire alla stessa i predetti fr.

48'640.-. I primi giudici hanno addebitato all'interessato grave negligenza per non essersi sufficientemente preoccupato - considerata la sua formazione di impiegato di commercio - del pagamento dei contributi.

C.- P.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, chiedendo l'annullamento del giudizio querelato, per quanto attinente alla pretesa invocata nei suoi confronti. Dei motivi si dirà, se necessario, in seguito.

La Cassa propone, implicitamente, la reiezione del gravame, mentre R.________ e C.________ nonché l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a determinarsi.

Della risposta della Banca X.________, pure invitata ad esprimersi sull'impugnativa, verrà detto all'ultimo considerando.

Diritto :

1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.

aebe 105 cpv. 2 OG).

b) Il Tribunale federale delle assicurazioni può statuire sulla pretesa di risarcimento danni soltanto in quanto essa si riferisca a contributi di diritto federale. Nella misura in cui litigiosi siano in concreto danni addebitabili al mancato pagamento di contributi di diritto cantonale, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (v. DTF 119 V 80 consid. 1b e sentenze ivi citate).

2.- Nei considerandi del querelato giudizio, i primi giudici hanno già correttamente ricordato i requisiti disciplinanti, ai sensi dell'art. 52 LAVS, il riconoscimento dei danni causati dal datore di lavoro nei confronti della cassa per aver omesso di pagare i contributi di legge, intenzionalmente o per negligenza grave, precisando in particolare come, secondo la giurisprudenza, nella nozione di datore di lavoro siano compresi anche gli organi di una società anonima. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

3.- a) P.________ ha lavorato presso la fallita

M.________ SA dal 1984 all'agosto 1994, ne è stato membro del consiglio di amministrazione, con firma collettiva a due, dal 29 settembre 1988 al 3 novembre 1994 e dal 1990 è divenuto azionista della società nella misura del 9%. Egli ha dimissionato dalla carica di amministratore il 26 agosto

1994. I giudici cantonali lo hanno condannato al risarcimento di fr. 48'640.-, pari agli oneri sociali rimasti impagati dal 1° gennaio al 31 luglio 1994. Essi hanno in particolare rilevato che l'interessato sapeva che vi erano problemi nel pagare i contributi paritetici, perché partecipava alle sedute tecniche e gestionali della società, in cui veniva pure discussa la situazione economico-finanziaria della ditta. Hanno inoltre ritenuto che egli, avuto riguardo anche alla sua formazione professionale, doveva essere consapevole degli obblighi che incombono al membro di un consiglio di amministrazione. Infatti, sostenere di non aver avuto potere decisionale, non lo esimeva dall'intervenire affinché i contributi sociali fossero regolarmente pagati.

I primi giudici hanno poi precisato che P.________ aveva rassegnato le dimissioni non in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici, bensì a causa della catastrofica situazione finanziaria della M.________ SA.

b) Il ricorrente argomenta nel suo gravame di non aver avuto alcun potere nei settori decisivi per l'attività finanziaria della fallita. Altre erano le persone - di cui aveva fiducia - che svolgevano questi compiti, in particolare il pagamento dei contributi sociali. Egli era per contro responsabile dell'acquisizione della clientela, dei rapporti con i fornitori e dell'acquisto della merce. Osserva pure che, come ebbe a sospettare delle difficoltà finanziarie della società - in relazione al rapporto contabile del marzo 1994 richiesto dalla Banca X.________ SA, da cui risultava una perdita di oltre un milione di franchi egli inoltrò le dimissioni al presidente del consiglio di amministrazione della M.________ SA. Precisa infine che non aveva motivi per dubitare che la società non fosse in regola con i pagamenti dei contributi sociali, perché altrimenti non avrebbe potuto partecipare ai concorsi pubblici.

c) L'interessato sembra misconoscere la portata dell'art. 52 LAVS. In sostanza, è dell'avviso che costituisca esimente il fatto di non aver mai influito e nemmeno partecipato, attivamente, alla gestione della ditta. A torto. Si tratta in tutta evidenza di circostanze che non sono di rilievo, dal momento che, accettando a partire dal 1988 il mandato di membro del consiglio di amministrazione,

P.________ si era assunto anche tutti gli oneri che da tale funzione derivano, considerato che era pure azionista, anche se di minoranza, della fallita.

Va ricordato al ricorrente che gli incombeva, quale membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, di controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS.

Egli non può liberarsi da questa responsabilità semplicemente sostenendo, come in concreto, d'essere stato solo il responsabile dell'acquisizione della clientela, dei rapporti con i fornitori e dell'acquisto merce, o asserendo di non aver mai avuto competenze decisionali in ambito contabile, con particolare riferimento al pagamento dei contributi sociali, anche perché aveva fiducia nelle persone che se ne occupavano, o ancora affermando di essersi dimesso dopo aver saputo della difficile situazione finanziaria della M.________ SA.

Nulla impediva a P.________ di richiedere, prima del marzo 1994, qualsivoglia informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad un membro del consiglio di amministrazione. Infatti, egli sapeva o doveva sapere già dal 1990 delle difficoltà finanziarie in cui versava la società, in quanto ne era diventato azionista, su richiesta di R.________, per immettere nuova liquidità nella ditta e perché era presente alle riunioni settimanali. Il fatto poi che il versamento dei contributi sociali fosse condizione sine qua non affinché la fallita potesse partecipare ai concorsi pubblici non lo esimeva dall'obbligo, imposto dal diritto pubblico, di controllare che i contributi sociali venissero pagati regolarmente.

Dalla documentazione agli atti risulta che P.________ sarebbe stato in grado di determinare la volontà della società, se solo lo avesse voluto, fino al 26 agosto 1994, quando dimissionò, ritenuto che per l'art. 34 cpv. 4 OAVS i contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni. Orbene, era preciso compito del ricorrente vegliare affinché fossero versati i contributi fino al mese di luglio 1994 compreso, esigibili il 31 luglio e pagabili entro il 10 agosto 1994.

Dal marzo 1994 al ricorrente era noto che la perdita aziendale totale al 31 dicembre 1993 era in realtà - sulla base del rapporto speciale 22 marzo 1994 della L.________

SA, ora A.________ e B.________ SA - di fr. 1'190'493.24, per raffronto ad un utile di fr. 2'084.49 risultante dai dati contabili della fallita.

Accettando il mandato di membro del consiglio di amministrazione, l'interessato si era assunto, come già s'è detto, tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Egli non doveva né poteva pertanto rimanere inattivo e speculare sul fatto che altri, nel caso di specie chi deteneva la maggioranza della partecipazione azionaria, provvedesse al pagamento dei contributi sociali.

In sostanza, il disinteresse mostrato da P.________, deducibile dal verbale relativo alla sua audizione del 24 luglio 1996 davanti all'autorità amministrativa, ne determina la responsabilità ex art. 52 LAVS. In altri termi- ni, il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del consiglio di amministrazione di una società anonima.

Non possono quindi essere elevati ad esimente gli argomenti sostenuti nel ricorso, ritenuto che la posizione formale dell'interessato, a prescindere dalla sua qualità di azionista, gli imponeva di verificare che i contributi sociali venissero pagati. Siffatta omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 pag. 269).

Ne consegue che P.________ dovrà risarcire, in solido con R.________ e C.________, il danno subito dalla Cassa in fr. 48'640.-.

4.- a) Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Visto l'esito della vertenza, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).

b) Con il querelato giudizio, il Tribunale cantonale ha, com'è noto, accolto la petizione della Cassa contro

P.________. Per la stessa pronunzia esso ha invece respinto l'azione proposta dall'amministrazione nei confronti della

Banca X.________ SA, chiamata, in un secondo tempo, a rispondere del danno determinato dal mancato pagamento dei contributi dall'agosto all'ottobre 1994, in quanto ritenuta amministratrice di fatto della fallita M.________ SA durante tale periodo.

Ora, vista la non coincidenza dei periodi per i quali

P.________ e la Banca X.________ SA sono stati chiamati a rispondere (1° gennaio-31 luglio 1994/agosto-ottobre 1994), a torto è stato invitato anche l'istituto bancario ad esprimersi sul presente gravame. Avendo lo stesso postulato, con l'assistenza di un legale esterno, la reiezione dell'impugnativa, l'indennità per ripetibili che gli compete (art. 159 OG; DTF 97 V 32 consid. 5; SVR 1995 AHV no.

70 pag. 213) è messa a carico della Cassa del Tribunale federale delle assicurazioni. Avuto riguardo alla sostanziale coincidenza della risposta 16 agosto 1999 da pag. 6 a pag.

18 con la corrispondente risposta della banca del precedente 12 agosto nell'omologa causa H 103/99 introdotta contro di lei dalla Cassa cantonale di compensazione, le viene assegnata un'indennità di importo ridotto.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-

razioni

pronuncia :

I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 3'500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

III.La Cassa del Tribunale federale delle assicurazioni verserà alla Banca X.________ SA un'indennità di fr.

1'000.- per ripetibili della sede federale.

IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a

R.________ e C.________ e alla Banca X.________ SA.

Lucerna, 3 febbraio 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Giudice presidente la IIa Camera:

Il Cancelliere:

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · H 102/99
Termini attivi:
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