Codice civile svizzero · SR 210

§ 149 Abs. 1 EG ZGB

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Versioni precedenti · 1
art. 149 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

IV. Situazione della donna divorziata

1 Pronunciato il divorzio, la moglie conserva il suo stato personale, ma riprende il cognome che aveva prima del matrimonio.

2 Se prima della celebrazione del matrimonio essa era vedova, 'a sentenza può autorizzarla a riprendere il cognome della propria famiglia.

1 sentenza relativa all’§ 149 Abs. 1 EG ZGB

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