Codice civile svizzero · SR 210
§ 149 Abs. 1 EG ZGB
Versioni precedenti · 1
art. 149 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
IV. Situazione della donna divorziata
1 Pronunciato il divorzio, la moglie conserva il suo stato personale, ma riprende il cognome che aveva prima del matrimonio.
2 Se prima della celebrazione del matrimonio essa era vedova, 'a sentenza può autorizzarla a riprendere il cognome della propria famiglia.