§ 65 cpv. 2 della legge sanitaria (GesG)

1 sentenza su esattamente questa disposizione

Una sentenza del Tribunale federale svizzero in materia di § 65 cpv. 2 della legge sanitaria (GesG), dalle più recenti.

Come norma
  1. DTF 122 V 28117.09.1996Art. 5 cpv. 2 e 9 cpv. 1 LAVS. Gli onorari percepiti dai primari, dai viceprimari e dai medici in capo per le cure stazionarie applicate ai pazienti degenti in camera privata degli istituti ospedalieri del Cantone Lucerna costituiscono redditi provenienti da un'attività lucrativa