Codice penale svizzero · SR 311.0
aArt. 42 Abs. 1 StGB
1. Pene con la condizionale
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’articolo 106.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 42 vCP (fino al 1971) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
2. Misure di sicurezza. Internamento dei delinquenti abituali
1. Chi è condannato per un crimine o un delitto ad una pena privativa della libertà personale può essere dal giudice collocato in una casa d'internamento per un tempo indeterminato, se egli ha già scontato molte pene privative della libertà personale e dimostra una tendenza al reato, alla dissolutezza ed all'ozio. L'internamento sostituisce in questo caso la pena pronunciata. Se il condannato è straniero, il giudice, accessoriamente alla pena privativa della libertà, può pronunciare, invece dell'internamento, l'espulsione dal territorio svizzero.
2. L'internamento è subìto in uno stabilimento o in un reparto di stabilimento destinato esclusivamente a tale scopo.
Gli internati portano un costume speciale e ricevono il vitto dello stabilimento.
Le visite agli internati e le corrispondenze epistolari non sono permesse che sotto vigilanza.
3. L'internato è obbligato al lavoro che gli è assegnato.
4. Durante il riposo notturno l'internato è di regola chiuso in cella.
5. L'internato rimane nello stabilimento per tre anni almeno e, se la pena pronunciata è maggiore, almeno per tutta la sua durata. Trascorso questo tempo, l'autorità competente può, uditi i funzionari dello stabilimento, liberarlo condizionalmente per tre anni, se reputa che l'internamento non sia più necessario.
6. L'autorità competente sottopone il liberato condizionale al patronato. Essa può imporgli determinate norme di condotta (art. 38,
N. 3). Se nei tre anni egli commette di nuovo un reato o se, nonostante formale avvertimento dell'autorità di patronato, persiste a trasgredire le norme di condotta impostegli o se si sottrae ostinatamente al patronato, l'autorità competente può ordinare di rimandarlo nello stabilimento per cinque anni almeno.
Se il liberato ha tenuto buona condotta durante tre anni, la liberazione diventa definitiva.
7. Se dopo la condanna siano trascorsi più di dieci anni senza che sia stato possibile eseguire l'internamento, l'autorità competente deciderà se debba avere esecuzione la pena o l'internamento. Se la pena è già prescritta, l'internamento non deve più essere eseguito.