Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità · SR 831.20
aArt. 48 Abs. 1 IVG
Ricupero di prestazioni arretrate
1 Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.
2 La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato:
- a.
non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e
- b.
fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗