Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 1 cpv. 1 LIVA
Oggetto e principi della legge
1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un’imposta generale sul consumo con deduzione dell’imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell’imposta è l’imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2 La Confederazione riscuote a titolo d’imposta sul valore aggiunto:
- a.
un’imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero);
- b.
un’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto);
- c.
un’imposta sull’importazione di beni (imposta sull’importazione).
3 La riscossione è effettuata secondo i principi:
- a.
della neutralità concorrenziale;
- b.
dell’economicità del pagamento e della riscossione;
- c.
della trasferibilità dell’imposta.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033