Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio · SR 451

art. 1 lett. d LPN

Scopo

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall’articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:

a.

rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;

b.

sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell’adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;

c.

sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;

d.

proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;

dbis.

promuovere la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche;

e.

promuovere l’insegnamento e la ricerca nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

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