Legge sull'asilo · SR 142.31
art. 10 lett. b LAsi
Messa al sicuro e confisca di documenti
1 La SEM mette agli atti i documenti di viaggio e d’identità dei richiedenti.
2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.
3 L’autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l’autenticità deve comunicare alla SEM il risultato di tale verifica.
4 La SEM o l’istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.
5 I passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione della SEM.
stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1