Legge sull'asilo · SR 142.31

art. 10 lett. b LAsi

Messa al sicuro e confisca di documenti

1 La SEM mette agli atti i documenti di viaggio e d’identità dei richiedenti.

2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.

3 L’autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l’autenticità deve comunicare alla SEM il risultato di tale verifica.

4 La SEM o l’istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.

5 I passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione della SEM.

stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1

1 sentenza relativa all’art. 10 lett. b LAsi

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  1. DTF 115 V 413.03.1989Art. 18 cpv. 2 LAVS , art. 1 cpv. 1 e art. 3bis D Rif, art. 24 cpv. 1 LDIP : Nozione di rifugiato e apolide. La cifra marginale 55 delle istruzioni amministrative dell'UFAS sullo statuto dei rifugiati e apolidi nell'AVS/AI (valide dal 1o settembre 1985), secondo cui la qualità d