Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 107 cpv. 3 LIVA
Consiglio federale
1 Il Consiglio federale:
- a.
disciplina lo sgravio dall’IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite;
- b.
disciplina a quali condizioni l’imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all’estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell’imposta precedente;
- c.
disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all’articolo 24 capoverso 2.
2 ...
3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033