Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42
art. 108 cpv. 3 RFF
6. Fondi costituiti in pegno separatamente
1 Fondi costituiti in pegno separatamente possono essere venduti in blocco o per gruppi soltanto se costituiscono un’unità economica che non può essere smembrata senza forte diminuzione di valore.
1bis Aste per ogni singolo fondo precederanno sempre le aste in blocco o per gruppi. I maggiori offerenti nell’asta per i singoli fondi restano vincolati fintanto che non ha avuto luogo l’asta in blocco o per gruppi. A seconda che il prezzo globale più elevato sia stato raggiunto con le singole aste o con l’asta in blocco o per gruppi, l’aggiudicazione sarà fatta a favore dei maggiori offerenti delle singole aste o dei maggiori offerenti dell’asta in blocco o per gruppi.
2 Questo modo di procedere sarà possibilmente indicato già nelle condizioni d’incanto e, in ogni caso, sarà comunicato agli astanti all’inizio dell’asta.
3 Le condizioni d’incanto indicheranno inoltre che la quota di riparto spettante a ogni fondo in seguito all’asta in blocco dovrà risultare almeno uguale all’offerta più alta conseguita dal fondo medesimo nell’ambito dell’asta singola.
stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 108 vRFF (fino al 1976) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 107
8. Fondi costituiti in pegno eepa ratamente
1 Fondi costituiti in pegno separatamente possono esser venduti in blocco o per gruppi soltanto alla condizione che l'asta in blocco o per gruppi sia preceduta da un'asta per ogni singolo fondo. I maggiori offerenti nell'asta per i singoli fondi restano vincolati, ma l'ufficio si riserva il diritto di non pronunciare l'aggiudicazione in loro favore, se l'asta in blocco e per gruppi dà un risultato superiore alla somma delle singole offerte.
2 Questo modo di procedere sarà possibilmente indicato già nelle condizioni d'incanto e, in ogni caso, sarà comunicato agli astanti all'inizio dell'asta.