Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 108 cpv. 5 CPP

Restrizioni del diritto di essere sentiti

1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:

a.

vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;

b.

la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.

2 Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.

3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.

4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.

5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

3 sentenze relative all’art. 108 cpv. 5 CPP

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