Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 109 cpv. 4 LEF

c. Foro

1 Sono promosse al luogo dell’esecuzione:

1.

le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5;

2.

le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.

2 Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest’ultimo.

3 Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.

4 Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ...

5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 109 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

Se la cosa non si trova in possesso del debitore, ma presso un terzo che vanti su di essa un diritto di proprietà o di pegno, l'ufficio assegna al creditore un termine di dieci giorni per agire giudizialmente contro il terzo. Se lascia trascorrere infruttuosamente il termine, la pretesa del terzo si avrà per riconosciuta.

4 sentenze relative all’art. 109 cpv. 4 LEF

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