Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20

art. 11 cpv. 1 LPAc

Obbligo di allacciamento e di accettazione

1 Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.

2 Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende:

a.

le zone edificabili;

b.

le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1 lett. b);

c.

le altre zone nelle quali l’allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ragionevolmente esigibile.

3 Il detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a convogliarle verso la stazione centrale di depurazione.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905

9 sentenze relative all’art. 11 cpv. 1 LPAc

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