Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20
art. 11 cpv. 1 LPAc
Obbligo di allacciamento e di accettazione
1 Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.
2 Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende:
- a.
le zone edificabili;
- b.
le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1 lett. b);
- c.
le altre zone nelle quali l’allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ragionevolmente esigibile.
3 Il detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a convogliarle verso la stazione centrale di depurazione.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905