Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42
art. 11 cpv. 1 RFF
I. Disposizioni generali
1 Gli oggetti, che secondo l’uso del luogo sono considerati come parti costitutive od accessori del fondo, sono compresi senz’altro nel pignoramento senza che siano menzionati nel processo verbale.
2 Gli oggetti invece che sono menzionati nel registro fondiario come accessori (art. 805 cpv. 2; 946 cpv. 2 CC ) o il cui carattere di accessorio sia dubbio, saranno iscritti come tali singolarmente nel verbale e singolarmente stimati. Se presso il registro fondiario trovasi un inventario degli accessori esatto e corrispondente agli oggetti esistenti, essi possono essere stimati e pignorati sommariamente per categorie riferendosi all’inventario.
3 Se un interessato chiede che altri oggetti vengano iscritti nel verbale di pignoramento come accessori, l’ufficio è tenuto a far luogo alla domanda.
4 Le contestazioni concernenti il carattere costitutivo od accessorio sono liquidate in occasione dell’appuramento dell’elenco degli oneri (art. 38 cpv. 2).
stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 11 vRFF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 107
I. Disposizioni generali
1 Gli oggetti, che secondo l'uso del luogo sono considerati come parti costitutive od accessori del fondo, sono compresi senz'altro nel pignoramento senza che siano menzionati nel processo verbale.
2 Gli oggetti invece che sono menzionati nel registro fondiario come accessori (art. 805, cpv. 2; 946, cpv. 2, del CC) o il cui carattere di accessorio sia dubbio, saranno iscritti come tali singolarmente nel verbale e singolarmente stimati. Se presso il registro fondiario trovasi un inventario degli accessori esatto e corrispondente agli oggetti esistenti, essi possono essere stimati e pignorati sommariamente per categorie riferendosi all'inventario.
3 Se un interessato chiede che altri oggetti vengano iscritti nel verbale di pignoramento come accessori, l'ufficio è tenuto a far luogo alla domanda.
4 Le contestazioni concernenti il carattere di accessorio sono liquidate in occasione dell'appuramento dell'elenco degli oneri (art. 38, cpv. 2).