Legge federale sull'espropriazione · SR 711

art. 11 lett. b LEspr

6. Parti costitutive e accessori

1 Si devono eccettuare dall’espropriazione le parti costitutive e gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne separati senza spese sproporzionate: a richiesta dell’espropriato, se non sono necessari per l’impresa dell’espropriante;

a richiesta dell’espropriante, se l’espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale.

2 Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignoratizi, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in conformità degli articoli 808 e 809 del Codice civile svizzero, ancorché il deprezzamento si verifichi senza colpa.

stato al 1 gennaio 2021 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 11 lett. b LEspr

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  1. 1C_326/202513.03.2026Ammissibilità del motivo · Obbligo di motivazione · Ricorso per violazione dei diritti fondamentali