Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

art. 112 cpv. 2 aLIVA

Applicazione del diritto anteriore

1 Fatto salvo l’articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d’esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.

2 Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d’imposta sull’importazione è sorto prima dell’entrata in vigore della presente legge.

3 Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell’entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

1 sentenza relativa all’art. 112 cpv. 2 aLIVA

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  1. 2C_217/202215.12.2022IVA, deduzione dell'imposta precedente · Frode fiscale · Assoggettamento soggettivo