Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1

art. 11f cpv. 1 AIMP

Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale

1 Non possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata.

2 Una protezione adeguata è garantita:

a.

dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l’Unione europea l’abbia constatato tramite decisione;

b.

da un trattato internazionale;

c.

da garanzie specifiche.

3 In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:

a.

proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di un terzo;

b.

prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;

c.

prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione;

d.

esercitare o far valere un diritto davanti a un’autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione.

stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 11f cpv. 1 AIMP

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  1. 1C_604/202317.11.2023Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale · Legittimazione a ricorrere · Proporzionalità della trasmissione di dati