Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1
art. 11f cpv. 1 AIMP
Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale
1 Non possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata.
2 Una protezione adeguata è garantita:
- a.
dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l’Unione europea l’abbia constatato tramite decisione;
- b.
da un trattato internazionale;
- c.
da garanzie specifiche.
3 In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:
- a.
proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di un terzo;
- b.
prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
- c.
prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione;
- d.
esercitare o far valere un diritto davanti a un’autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato si opponga alla comunicazione.
stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗