Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20
art. 12 cpv. 1 LPAc
Casi particolari nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche
1 Chi ha acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l’immissione nelle canalizzazioni deve pretrattarle. I Cantoni disciplinano il pretrattamento.
2 Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l’autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione.
3 Le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, non devono essere introdotte né direttamente né indirettamente in una stazione centrale di depurazione. L’autorità cantonale può autorizzare eccezioni.
4 In un’azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:
- a.
gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona agricola o il comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita zone di pianificazione, per dichiararli in zona agricola;
- b.
la capacità di deposito è sufficiente anche per le acque di scarico domestiche e lo sfruttamento su superfici utili, proprie o affittate, è assicurato.
5 Se, entro cinque anni dall’adozione delle misure, gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente secondo il capoverso 4 non sono dichiarati in zona agricola, le acque di scarico domestiche devono essere immesse nelle canalizzazioni.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905