Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 12 cpv. 1 LEF
I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione
1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.
2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗