Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 12 cpv. 1 LEF

I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione

1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.

2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

11 sentenze relative all’art. 12 cpv. 1 LEF

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