Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio · SR 451
art. 12 cpv. 5 LPN
1. Legittimazione a ricorrere
1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:
- a.
i Comuni;
- b.
le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
- 1.
sono attive a livello nazionale;
- 2.
perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
1bis Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all’interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi:
- a.
situati all’interno di un sito caratteristico d’importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s’intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o
- b.
situati all’interno di un biotopo d’importanza nazionale, regionale o locale.
2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo su
premo dell’organizzazione.
5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗