Codice penale svizzero · SR 311.0
art. 120 cpv. 1 CP
Contravvenzioni commesse dal medico
1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:
- a.
chiedere alla gestante una richiesta scritta;
- b.
tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
- 1.
un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
- 2.
una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
- 3.
informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
- c.
assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,
è punito con la multa.
2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.
stato al 1 novembre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 120 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
Interruzione non punibile della gravidanza
1. Non vi è aborto nel senso del presente codice quando la gravidanza sia interrotta in seguito ad atti praticati da un medico patentato con il consenso scritto della donna incinta e su parere conforme d'un secondo medico patentato, allo scopo di preservarla da un pericolo, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d'una menomazione grave e permanente.
Il parere conforme richiesto nel capoverso primo sarà dato da un medico qualificato come specialista in relazione alle condizioni di salute della persona incinta ed a ciò autorizzato, in modo generale o caso per caso, dall'autorità competente del Cantone in cui la donna incinta ha il suo domicilio o nel quale l'operazione avrà luogo. Se la donna incinta è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale.
2. Rimangono riservate le disposizioni dell'art. 34, N. 2, in quanto la gravidanza sia interrotta da un medico patentato e si tratti di preservare da un pericolo imminente, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d'una menomazione grave e permanente.
In casi siffatti, il medico curante deve, entro ventiquattro ore dall'intervento operatorio, avvertire l'autorità competente del Cantone in cui l'intervento ha avuto luogo.
3. Se la gravidanza fu interrotta perchè la donna incinta si è trovata in altro stato di grave angustia, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).
4. Le disposizioni dell'art. 32 non sono applicabili.