Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 123 cpv. 4 LEF
b. Differimento della realizzazione
1 Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio d’esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.
2 Nell’esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.
3 L’ufficiale fissa l’importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore.
4 In caso di sospensione dell’esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.
5 L’ufficiale modifica la sua decisione, d’ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 123 vLEF (fino al 1950) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Se il debitore si obbliga a pagare regolarmente degli acconti all'ufficio e ha già versato la prima rata, l'ufficiale può differire la vendita.
2 L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rate. Esse devono ammontare almeno ad un quarto della somma per cui si procede. Di regola, vanno pagate mensilmente e la vendita non può essere differita di oltre tre mesi.
3 La dilazione cessa quando le rate non siano versate puntualmente.
4 Se al debitore sono applicabili le disposizioni del titolo dodicesimo concernenti la moratoria straordinaria secondo l'art. 317a, l'ufficiale può differire la vendita di non oltre sette mesi. Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del presente articolo.