Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio · SR 451

art. 12c cpv. 4 LPN

4. Perdita della legittimazione a ricorrere

1 I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione.

2 I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

3 In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

4 In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 12c cpv. 4 LPN

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  1. 1C_486/201427.04.2016