Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio · SR 451
art. 13 cpv. 1 LPN
Aiuti finanziari per la conserva-zione d’oggetti meritevoli di protezione
1 La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d’esplorazione e di documentazione.
2 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.
3 L’importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell’importanza degli oggetti da proteggere e dell’efficacia dei provvedimenti.
4 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.
5 I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC). Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all’obbligo della menzione.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗