Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 133 cpv. 1 LEF

1. Termine

1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall’ufficio d’esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.

2 Su istanza del debitore e con l’accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 133 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 L'ufficio vende gli immobili ai pubblici incanti entro il secondo mese dalla domanda di vendita.

2 La disposizione dell'art. 123 è applicabile.

13 sentenze relative all’art. 133 cpv. 1 LEF

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