Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 133 cpv. 1 LEF
1. Termine
1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall’ufficio d’esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
2 Su istanza del debitore e con l’accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 133 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 L'ufficio vende gli immobili ai pubblici incanti entro il secondo mese dalla domanda di vendita.
2 La disposizione dell'art. 123 è applicabile.