Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 136 cpv. 2 CPP
Presupposti
1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio:
- a.
all’accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo;
- b.
alla vittima affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi necessari e l’azione penale non appare priva di probabilità di successo.
2 Il gratuito patrocinio comprende:
- a.
l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
- b.
l’esonero dalle spese procedurali;
- c.
la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato o della vittima.
3 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989