Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 138 cpv. 1 LEF
a. Bando. Insinuazione dei diritti
1 L’avviso dell’incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima.
2 Il bando contiene:
- 1.
il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto;
- 2.
l’indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell’incanto;
- 3.
l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all’ufficio d’esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L’ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.
3 Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 138 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 L'avviso dell'incanto, (« bando ») è pubblicato almeno un mese prima.
2 Il bando contiene:
1. il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto ;
2. l'indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell'incanto ;
3. l'ingiunzione ai creditori ipotecari, e a tutti gli altri interessati d'insinuare all'ufficio, entro venti giorni, le loro pretese sull'immobile, specialmente per interessi e spese. Tale ingiunzione dev'essere accompagnata dalla comminatoria che i non insinuati rimarranno esclusi da ogni partecipazione alla somma ricavata dall'incanto, qualora i loro diritti non risultino dai libri pubblici.
3 Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.