Legge federale sulla protezione delle acque · SR 814.20

art. 14 cpv. 1 LPAc

Aziende con allevamento di bestiame da reddito

1 Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.

2 Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.

3 L’azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L’autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.

4 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda viene valorizzata fuori del raggio d’esercizio d’uso locale, l’effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda.

5 Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d’informazione di cui all’articolo 165f della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

6 L’autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l’altitudine o la situazione topografica lo richiedano.

7 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per:

a.

l’avicultura e l’allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito;

b.

le aziende che adempiono compiti d’interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).

8 Un’unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.

stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1987 II 905

7 sentenze relative all’art. 14 cpv. 1 LPAc

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