Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 14 cpv. 1 LEF

b. Ispezione e sanzioni disciplinari

1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.

2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:

1.

l’ammonimento;

2.

la multa sino a 1000 franchi;

3.

la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;

4.

la destituzione.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 14 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio.

2 Essa può infliggere al funzionario od impiegato una delle seguenti pene disciplinari:

1. la riprensione;

2. l'ammenda sino a duecento franchi;

3. la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;

4. la destituzione.

4 sentenze relative all’art. 14 cpv. 1 LEF

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