Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 14 cpv. 1 LEF
b. Ispezione e sanzioni disciplinari
1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.
2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:
- 1.
l’ammonimento;
- 2.
la multa sino a 1000 franchi;
- 3.
la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;
- 4.
la destituzione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 14 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio.
2 Essa può infliggere al funzionario od impiegato una delle seguenti pene disciplinari:
1. la riprensione;
2. l'ammenda sino a duecento franchi;
3. la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;
4. la destituzione.