Codice civile svizzero · SR 210

art. 140 cpv. 1 aCC

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Versioni precedenti · 1
art. 140 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

IV. Abbandono

1 Quando uno dei coniugi abbia dolosamente abbandonato l'altro o si rifiuti, senza gravi motivi, di tornare al domicilio coniugale, l'altro coniuge può domandare il divorzio se l'abbandono dura da due anni e fino a che tale causa non sia cessata.

2 Ad istanza dell'attore, il giudice diffida il coniuge assente, mediante pubblicazione se occorre, di ritornare entro sei mesi al domicilio coniugale.

3 L'azione può essere proposta solo dopo la decorrenza di questo termine.

2 sentenze relative all’art. 140 cpv. 1 aCC

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