Codice civile svizzero · SR 210
art. 140 cpv. 1 aCC
Versioni precedenti · 1
art. 140 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
IV. Abbandono
1 Quando uno dei coniugi abbia dolosamente abbandonato l'altro o si rifiuti, senza gravi motivi, di tornare al domicilio coniugale, l'altro coniuge può domandare il divorzio se l'abbandono dura da due anni e fino a che tale causa non sia cessata.
2 Ad istanza dell'attore, il giudice diffida il coniuge assente, mediante pubblicazione se occorre, di ritornare entro sei mesi al domicilio coniugale.
3 L'azione può essere proposta solo dopo la decorrenza di questo termine.