Codice civile svizzero · SR 210

art. 141 cpv. 2 CC

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Versioni precedenti · 1
art. 141 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

V. Infermità mentale

Quando uno dei coniugi sia caduto in tale stato di infermità. mentale da non potersi ragionevolmente esigere che l'altro continui l'unione coniugale, e dopo tre anni la malattia sia stata dichiarata inguaribile da periti, questo può in ogni tempo domandare il divorzio.

4 sentenze relative all’art. 141 cpv. 2 CC

le più recenti prima

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  1. B 105/0204.09.2003Prestazione di libero passaggio · Divisione della prestazione d'uscita in caso di divorzio · Interesse di mora
  2. B 36/0218.07.2003Previdenza professionale · Prestazione di libero passaggio · Divorzio
  3. B 71/0208.04.2003Previdenza professionale · Libera circolazione delle persone · Divisione della prestazione d'uscita
  4. B 78/0208.04.2003Previdenza professionale · Libera circolazione delle persone · Divisione della prestazione d'uscita