Codice civile svizzero · SR 210
art. 141 cpv. 2 CC
Versioni precedenti · 1
art. 141 vCC (1907) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
V. Infermità mentale
Quando uno dei coniugi sia caduto in tale stato di infermità. mentale da non potersi ragionevolmente esigere che l'altro continui l'unione coniugale, e dopo tre anni la malattia sia stata dichiarata inguaribile da periti, questo può in ogni tempo domandare il divorzio.