Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 146 cpv. 4 CPP

Interrogatorio di più persone e confronti

1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.

2 Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.

3 Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.

4 Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:

a.

vi è un conflitto di interessi; oppure

b.

nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

7 sentenze relative all’art. 146 cpv. 4 CPP

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