Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari · SR 956.1
art. 15 cpv. 3 LFINMA
Finanziamento
1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
2 La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:
- a.
...
- abis.
per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;
- ater.
per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;
- b.
per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
- c.
per un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali;
- d.
per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;
- e.
per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.
3 Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
- a.
le basi di calcolo;
- b.
gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
- c.
la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 2625