Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 153a cpv. 1 LEF

C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari

1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione.

2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

4 sentenze relative all’art. 153a cpv. 1 LEF

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