Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 157 cpv. 1 LEF
3. Ripartizione
1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.
2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione.
3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all’articolo 219 capoversi 2 e 3.
4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 157 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Sulla somma ricavata dal pegno si prelevano le spese della realizzazione e della ripartizione.
2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori con pegno sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi in corso e le spese d'esecuzione.
3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'art. 219, cpv. 2 e 3.
4 Si applicano per analogia gli art. 147, 148 e 150.