Legge federale sulla circolazione stradale · SR 741.01
Art. 16 al. 2 aLCR
Revoca delle licenze
1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.
2 Le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l’ammonimento del conducente.
3 Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell’articolo 100 numero 4 terzo periodo
4 La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se:
- a.
vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo;
- b.
finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.
5 La licenza di circolazione viene revocata se:
- a.
la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure
- b.
il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗