Legge federale sulla pianificazione del territorio · SR 700
Art. 16 cpv. 1 vLPT
Zone agricole
1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono:
- a.
i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura;
- b.
i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.
2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.
3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.
4 Nelle zone agricole l’agricoltura e i suoi bisogni hanno la priorità rispetto alle utilizzazioni non agricole.
5 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi fuori delle zone edificabili è ammesso in ambito agricolo derogare alle disposizioni in materia di immissioni foniche e di odori della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente per assicurare la priorità dell’agricoltura.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗