Legge federale sulla pianificazione del territorio · SR 700

Art. 16 cpv. 1 vLPT

Zone agricole

1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono:

a.

i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura;

b.

i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.

2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.

3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.

4 Nelle zone agricole l’agricoltura e i suoi bisogni hanno la priorità rispetto alle utilizzazioni non agricole.

5 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi fuori delle zone edificabili è ammesso in ambito agricolo derogare alle disposizioni in materia di immissioni foniche e di odori della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente per assicurare la priorità dell’agricoltura.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’Art. 16 cpv. 1 vLPT

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  1. 1A.104/200220.09.2002Costruzione fuori dalla zona edificabile · Zona agricola · Agricoltura a scopo di svago