Legge federale sulla circolazione stradale · SR 741.01
art. 16c lett. b LCStr
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave
1 Commette un’infrazione grave chi:
- a.
violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b.
guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);
- c.
sotto l’influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;
- d.
intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;
- e.
si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona;
- f.
guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.
2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:
- a.
almeno tre mesi;
- abis.
almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv. 3bis o 3ter);
- b.
almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave;
- c.
almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi;
- d.
un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
- e.
definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l’articolo 16b capoverso 2 lettera e.
3 La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.
4 Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16d, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infrazione.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗