Legge federale sulla circolazione stradale · SR 741.01
Art. 16cbis cpv. 2 LCStr
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione commessa all’estero
1 Dopo un’infrazione commessa all’estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se:
- a.
all’estero è stato pronunciato un divieto di condurre; e
- b.
l’infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c.
2 Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone sul cui conto non figurano provvedimenti amministrativi nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (art. 89c lett. d), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗