Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0

art. 170 cpv. 1 CPP

Per segreto d’ufficio

1 I funzionari ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP e i loro ausiliari come pure i membri di autorità e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria.

2 Essi sono tenuti a deporre se:

a.

sottostanno a un obbligo di denuncia; o

b.

ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.

3 L’autorità superiore rilascia l’autorizzazione a deporre quando l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989

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