Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 170 cpv. 1 CPP
Per segreto d’ufficio
1 I funzionari ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP e i loro ausiliari come pure i membri di autorità e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria.
2 Essi sono tenuti a deporre se:
- a.
sottostanno a un obbligo di denuncia; o
- b.
ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.
3 L’autorità superiore rilascia l’autorizzazione a deporre quando l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989