Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 171 cpv. 3 CPP
Per segreto professionale
1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
2 Essi sono tenuti a deporre se:
- a.
sottostanno a un obbligo di denuncia; o
- b.
ai sensi dell’articolo 321 numero 2 CP, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall’autorità competente.
3 Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l’autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l’interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
4 Rimane salva la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
stato al 1 aprile 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 989