Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 173 cpv. 1 LEF
a. Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità
1 Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.
2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza.
3 Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 173 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
Ove l'autorità di vigilanza, in seguito a riclamo, abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.
2 Ove constati egli stesso che il debitore non è soggetto alla procedura di fallimento o che un debitore civilmente incapace è stato irregolarmente escusso, dovrà pure differire la decisione e sottoporre il caso all'autorità di vigilanza.
3 Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.