Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 176 cpv. 1 LEF
F. Comunicazione delle decisioni giudiziali
1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario:
- 1.
la dichiarazione di fallimento;
- 2.
la revoca del fallimento;
- 3.
la chiusura del fallimento;
- 4.
le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso;
- 5.
i provvedimenti conservativi.
2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 176 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
La sentenza dichiarativa del fallimento, appena diventata esecutiva è comunicata all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario ed al registro di commercio. La chiusura e la revoca del fallimento devono pure essere notificate.