Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 176 cpv. 1 LEF

F. Comunicazione delle decisioni giudiziali

1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario:

1.

la dichiarazione di fallimento;

2.

la revoca del fallimento;

3.

la chiusura del fallimento;

4.

le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso;

5.

i provvedimenti conservativi.

2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 176 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

La sentenza dichiarativa del fallimento, appena diventata esecutiva è comunicata all'ufficio dei fallimenti, al registro fondiario ed al registro di commercio. La chiusura e la revoca del fallimento devono pure essere notificate.

2 sentenze relative all’art. 176 cpv. 1 LEF

le più recenti prima · 4 inclusi capoversi e lettere

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