Codice penale svizzero · SR 311.0
art. 18 cpv. 1 aCP
Stato di necessità discolpante
1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.
2 Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 18 vCP (1937) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 187
3. Colpevolezza Intenzione e negligenza
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.
2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente.
3 Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.