Legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio · SR 451
art. 18 cpv. 1 LPN
Protezione di specie animali e vegetali
1 L’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
1bis Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.
1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.
2 Nella lotta contro gl’insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
3 La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d’estinguersi, in Svizzera.
4 Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
stato al 1 agosto 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗