Legge federale sulle ferrovie · SR 742.101

art. 18 cpv. 1 LFerr riveduta

Principio

1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità competente.

1bis È considerata modifica di un impianto ferroviario anche l’integrazione di costruzioni e impianti non ferroviari, purché l’impianto ferroviario continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione o all’esercizio della ferrovia.

2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è l’UFT.

3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’impresa ferroviaria.

5 Per l’approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

6 Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l’esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l’impianto progettato.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 18 cpv. 1 LFerr riveduta

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. DTF 111 Ib 3806.02.1985Magazzino quale costruzione ferroviaria ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della legge federale sulle ferrovie (LFerr). Un magazzino può essere considerato quale costruzione ferroviaria ai sensi della legge federale sulle ferrovie soltanto se serve, per così dire, da deposito intermed