Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni · SR 832.202
art. 18 cpv. 2 cpv. 2 OAINF
Assistenza e cure a domicilio
1 L’assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie.
2 L’assicuratore assegna un contributo per:
- a.
un’assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale;
- b.
un’assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 26.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗