Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni · SR 832.202

art. 18 cpv. 2 cpv. 2 OAINF

Assistenza e cure a domicilio

1 L’assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie.

2 L’assicuratore assegna un contributo per:

a.

un’assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale;

b.

un’assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 26.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 18 cpv. 2 cpv. 2 OAINF

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  1. 8C_706/201928.08.2020riesame · Revisione procedurale · Prestazione durevole