Codice civile svizzero · SR 210

art. 181 cpv. 2 CC

A. Regime ordinario

I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 181 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3

III. Forma del contratto

1 Per concludere, modificare o sciogliere validamente una convenzione matrimoniale è necessario un atto pubblico firmato dalle persone contraenti e dai loro rappresentanti legali.

2 Le convenzioni stipulate durante il matrimonio richiedono inoltre l'approvazione dell'autorità tutoria.

3 La convenzione matrimoniale diventa opponibile ai terzi secondo le prescrizioni relative al registro dei beni matrimoniali.

5 sentenze relative all’art. 181 cpv. 2 CC

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  1. DTF 100 II 27014.11.1974Diritto internazionale in materia di regimi matrimoniali; Art. 31 cpv. 3 LR. Coniugi svizzeri che hanno trasferito il loro domicilio dall'estero in Svizzera e i cui rapporti patrimoniali sono retti dal diritto straniero possono sottomettersi al diritto svizzero non solo mediante
  2. DTF 99 Ia 30527.06.1973Arbitrio; approvazione da parte dell'autorità di convenzioni matrimoniali concluse durante ilmatrimonio. Sotto il profilo dell'art. 4 CF non può essere censurata l'autorità tutoria che, nel suo esame, tenga conto anche degli interessi dei figli (co
  3. DTF 87 I 29104.10.1961Esecuzione di una sentenza arbitrale relativa alla liquidazione di un regime matrimoniale; potere d'esame del Tribunale federale. 1. Il Tribunale federale esamina liberamente se la sentenza arrbitrale abbia la medesima forza esecutiva di una sentenza ordinaria. 2. Non
  4. DTF 81 II 41329.09.1955Ricorso per riforma. 1. Valore litigioso ( art. 36 OG ) dell'azione promossa da un erede per ottenere l'annullamento di una convenzione matrimoniale (consid. 1). 2. Le osservazioni dell'autorità cantonale ( art. 56 OG ) possono contenere degli accertamenti di fatto a'sensi dell'
  5. DTF 77 I 116.05.1951Convenzione matrimoniale. Approvazione dell'autorità tutoria. E' arbitraria la decisione dell'autorità tutoria che rifiuta d'approvare una convenzione matrimoniale pel motivo che sopprime le aspettative dei fratelli e delle sorelle dei coniugi alle legittima prevista dalla legge