Codice di diritto processuale penale svizzero · SR 312.0
art. 184 cpv. 1 CPP
Nomina e mandato
1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.
2 Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:
- a.
la designazione del perito;
- b.
eventualmente, l’annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l’elaborazione della perizia;
- c.
quesiti formulati in modo preciso;
- d.
il termine per presentare la perizia;
- e.
l’avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all’obbligo del segreto;
- f.
l’avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l’articolo 307 CP.
3 Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l’alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA.
4 Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.
5 Se opportuno nell’interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.
6 Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa.
7 Se l’accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l’assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente.
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