Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 189 cpv. 1 LEF

F. Decisione del giudice del fallimento

1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 189 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 Entro tre giorni dalla presentazione della domanda di fallimento, il giudice lo dichiara senza udire le parti.

2 Sono applicabili gli art. 169, 170, 173, 175 e 176.

2 sentenze relative all’art. 189 cpv. 1 LEF

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